VACCINO COVID 19 - SIAM: FINALMENTE RICONOSCIUTO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER I DANNI PERMANENTI.
Anche coloro che sono stati sottoposti alla vaccinazione per il COVID 19, su base volontaria, hanno diritto all’Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla Legge 25 febbraio 1992.
Già alcune sentenze della Corte costituzionale avevano stabilito che, quando le profilassi vaccinali sono “fortemente raccomandate” alla popolazione dalle autorità governative e amministrative, esse devono essere equiparate a quelle obbligatorie e pertanto devono essere soggette alle medesime garanzie previste dalle norme in vigore.
Sebbene con ritardo, con la norma in questione quindi, il Governo si adegua alle pronunce dell’Alta Corte, consentendo a quanti avessero riportato danni permanenti in conseguenza delle vaccinazioni di avere il legittimo risarcimento per il danno subito.
Di seguito il testo dell’articolo in questione:
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4
Art. 20
Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché' al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché', sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.»
