Ricongiungimenti familiari: Importante vittoria del SIAM!
Fin dalla sua nascita, il SIAM si è speso ed impegnato con grande determinazione per la risoluzione di tutte quelle problematiche che riguardano in particolar modo chi lavora lontano dal proprio coniuge o compagno/a e dai propri figli/e.In tal senso abbiamo dato consulenza e supporto ai nostri iscritti, fornendo loro anche assistenza legale qualificata.
Di recente, il TAR della Lombardia si è pronunciato in merito ad un ricorso presentato da una nostra assistita, patrocinato dallo Studio Legale Mazzola, che è anche consulente del SIAM.
Abbiamo accolto con estrema soddisfazione la sentenza favorevole del tribunale lombardo. In primis perché ha consentito alla nostra collega di riunirsi al suo bambino; in secondo luogo perché nella sentenza stessa sono stati rimarcati dei principi fondamentali in materia di diritto alla genitorialità; infine perché l’amministrazione, non avendola impugnata, non solo ha permesso che diventasse definitiva, ma ha anche implicitamente ammesso la correttezza delle argomentazioni in essa contenute. Argomentazioni che, in effetti, assumono particolare rilevanza in termini di contenuti.
Infatti il TAR, nella sua analisi, ha evidenziato che, tra le cause ostative al trasferimento di un militare, devono ricorrere esigenze di carattere eccezionale. L'istanza di trasferimento può essere rigettata in presenza di una scopertura organica nella percentuale pari o superiore al 40%, percentuale riferita sia a tutte le unità di personale assegnate a quella sede, sia al solo personale appartenente al medesimo ruolo del soggetto istante. Il trasferimento può essere negato anche quando effettivamente l’istante svolge un ruolo di primaria importanza nell’ambito della sede di appartenenza e non è sostituibile con altro personale presente in essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento.
Il giudice amministrativo ha inoltre ribadito un importante criterio che definisce la corretta interpretazione del concetto di vacanza organica presso la sede di destinazione. Nello specifico, può essere riconosciuto il trasferimento in presenza di un “posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” e non quando il posto riguardi le stesse mansioni o un identico incarico rispetto a quello assegnato al dipendente nella sede di provenienza.
Riteniamo questa sentenza particolarmente importante perché è un precedente significativo e rafforza le nostre convinzioni in materia di ricongiungimenti familiari.
Il SIAM continuerà ad impegnarsi sul tema in argomento in tutte le sedi possibili, perché riteniamo la serenità familiare un elemento imprescindibile per chi, come i militari, svolge un lavoro importantissimo al servizio del Paese.
Quanti hanno necessità di maggiori informazioni su questo tema non esitino a contattarci, forniremo loro tutta l’assistenza necessaria.
