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Martina Franca: personale richiamato con lettere di biasimo dalla dubbia legittimità!

28-09-2020
Apprendiamo che nei giorni scorsi il Comandante del 16° Stormo “PF” di Martina Franca, ha fatto pervenire a diversi suoi sottoposti delle “Lettere di biasimo”. Non v’è alcun dubbio che la “Lettera di biasimo” è di fatto una sanzione disciplinare atipica in contrasto con l’art. 1353 COM (Codice Ordinamento Militare), nonché con l’art. 1358 comma 2 laddove precisa che il richiamo è verbale. Non bastasse ciò, anche volendo sorvolare su questo aspetto, e volendola considerare alla stregua di una procedura disciplinare equiparabile al Richiamo, si rileva che, sempre in contrasto con il COM, non è stato rispettato il comma 1 dell’art. 1370 (Contestazione degli addebiti e diritto di difesa), che recita chiaramente: “Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato”, infatti a nessuno dei destinatari sia stata offerta la possibilità di giustificare il comportamento per il quale sono stati redarguiti. Tale comportamento da parte dell’estensore del provvedimento, ha fatto venir meno il principio che è a fondamento dell’istituto delle sanzioni disciplinari di corpo, ossia che non può e non deve trattarsi di un mero procedimento di carattere afflittivo, ma deve conseguire il ravvedimento dell’incolpato attraverso la consapevolezza della propria mancanza. Obbiettivo che si raggiunge solo attraverso il confronto con il proprio superiore. Evento che, come detto, in questo caso è del tutto venuto meno. L’insolita procedura in questione ha prodotto anche la mancata osservanza delle procedure per la contestazione degli addebiti, per il quale l’interessato deve necessariamente essere messo a conoscenza di un complesso di informazioni che sono propedeutiche per un corretto esercizio del diritto alla difesa. Non meno censurabile è anche il fatto che le comunicazioni in questione siano state protocollate sul SIDPAM con la dicitura esplicita di “Lettere di biasimo” seguita dal nome e cognome del destinatario. In tal modo è stata creata la condizione per cui chiunque accedesse al programma di protocollo elettronico, potesse venire a conoscenza del fatto che taluni colleghi fossero stati oggetti di un richiamo. Di conseguenza è venuto meno il diritto alla privacy, come stabilito dal GDPR (General Data Protection Regulation, approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018) e non ha rispettato quanto previsto dal GDPR stesso in merito alla trattazione dei dati personali. Come SIAM riteniamo che i comportamenti messi in essere dal Comando del 16° Stormo abbiano creato tutti i presupposti utili a procedere ad una revoca formale delle comunicazioni innanzi dette, da estendere a tutti i medesimi destinatari delle “Lettere di biasimo”, nel interesse legittimo del personale coinvolto e della stessa Amministrazione.

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