L'Esercito chiarisce che la Licenza Ordinaria non può essere imposta. L'Aeronautica che fa?

16-04-2020
Lo Stato Maggiore Esercito, emana una tabella in cui schematizza le posizioni amministrative in cui può essere collocato il personale militare durante questa emergenza Covid-19. Constatiamo con disappunto come lo Stato Maggiore Aeronautica, non abbia adottato un’analoga iniziativa che consenta ai Comandanti di avere un quadro più chiaro circa la gestione dell’emergenza ed al personale stesso di avere riferimenti certi, circa la propria situazione lavorativa. Non bastasse dobbiamo sottolineare il passaggio contenuto nell’ultimo paragrafo derlla tabella in questione: “ALTRI ISTITUTI (previsti dalle norme vigenti) Licenza Ordinaria, Recupero compensativo etc. Istituti da concedere esclusivamente su richiesta degli interessati e, comunque, in via subordinata allo "smart working" e alla licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio”. Lo SME conferma quello che il SIAM sostiene da diverse settimane, ossia che le licenze ed i recuperi compensativi sono un’istanza di parte ed in quanto tali non possono essere imposti dai vari superiori gerarchici. Eppure continuano ad arrivarci segnalazioni di veri e propri abusi da parte di diversi Comandanti, che impongono la fruizione di licenze ordinarie e recuperi compensativi, disponendole anche d’ufficio per tramite delle proprie segreterie o anche di imporre licenza a personale che si trova già in Smart Working e non contenti, arrogandosi il diritto di convertire autonomamente i recuperi compensativi richiesti per il venerdì in licenza ordinaria. Molti colleghi ci hanno raccontato di essersi visti recapitare licenze ordinarie sulla loro casella di posta a loro insaputa e senza che le avessero mai chieste. Crediamo sia utile ricordare i seguenti articoli del Codice Penale: “Art. 476 Codice penale: Falso materiale 1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493].”  “Art. 323 c.p.: Abuso d'atti d'ufficio 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.” Gli uffici legali del SIAM sono a disposizione per chi volesse intraprendere iniziative di tutela legale per la difesa dei propri diritti ed il ripristino della legalità. Leggi la circolare dello S.M.E.

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