INCOSTITUZIONALE LA NORMA CHE ASSOGGETTA AD OBBLIGO VACCINALE I MILITARI
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”
Richiamando l'articolo 32 della Costituzione, ed in particolare il secondo comma, la Corte Costituzionale con la recentissima sentenza 25/2023 ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare.
Nello specifico la sentenza afferma che: “L’art. 206-bis, comma 1, cod. ordinamento militare è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.
Spetta naturalmente allo stesso legislatore, in ragione della fisiologica evoluzione del dato medico-scientifico e del variare dello stesso rischio epidemiologico che connota i molteplici contesti in cui può essere impiegato il personale militare, l’onere di aggiornare, quando necessario, il catalogo dei vaccini potenzialmente obbligatori.
"Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare.”
Il SIAM accoglie con grande soddisfazione la sentenza della Consulta che interviene per ripristinare un diritto fondamentale del personale militare, censurando un provvedimento dell’Amministrazione che evidentemente ha ritenuto di potersi scrivere le leggi da sola.
