INACCETTABILE CHE IL PERSONALE IN ISOLAMENTO CAUTELARE SIA POSTO IN LICENZA. IL SIAM CHIEDE IL RISPETTO DELLE NORME.

23-07-2021

Ancora una volta ci vediamo costretti ad evidenziare come il personale di rientro dai teatri operativi subisca trattamenti vessatori e non conformi alle normative vigenti.

È il caso, infatti, dell’ultima circolare emanata dal Comando Squadra Aerea che in base ad una fantasiosa interpretazione della normativa vigente stabilisce che il personale in regime di isolamento cautelare presso le strutture dell’amministrazione debba essere collocato in licenza straordinaria.

 

Riteniamo che, l’obbligo di permanere in locali dell’Amministrazione durante il periodo di quarantena si configuri quale limitazione aggiuntiva che aggrava quella già operata dall’obbligo di quarantena normativamente imposto e la restrizione che ne deriva pare eccessiva rispetto all’interesse per la cui salvaguardia è stabilita, dunque non proporzionata e perciò illegittima.

 

In tal senso fa fede la disposizione alla quale fa riferimento l’Amministrazione, e cioè l’art. 87, comma 7, D.L. 18/2020: “Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

 

Quindi la collocazione d’ufficio in licenza straordinaria, congedo straordinario o malattia è effettivamente prevista dalla norma ma a fronte di una situazione di assenza del dipendente, giustificata, nei casi indicati dalla stessa norma, la quale è finalizzata anche alla tutela del dipendente per il caso in cui versi in una situazione di assenza, malattia o quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria.

La disposizione del CSA, pertanto, risulta illegittima, perché non c’è alcuna analogia tra le fattispecie indicate nella norma citata, coperte da licenza, congedo o malattia, e l’obbligo di permanere nei locali dell’Amministrazione.

In tal senso va precisato che i provvedimenti restrittivi adottabili prudenzialmente contro la diffusione del covid sono già assai limitativi della sfera di libertà personale, senza bisogno di essere aggravati. Tanto più che all’atto pratico il personale in questione non viene gestito in una “bolla” di isolamento, per cui già prima di raggiungere le sedi quarantena si trova a venire in contatto con altre persone (vedasi quanto è accaduto all’ultimo contingente rientrato, che è stato lasciato a lungo in attesa presso il terminal di Fiumicino a contatto con tutti gli altri passeggeri in transito, oppure quanto accaduto ai colleghi che, trasferiti a Ghedi in pullman, hanno fatto tre soste in autogrill venendo ripetutamente a contatto con gli avventori).

 

Il SIAM con una lettera al capo di SMA chiede che il personale di cui sopra, per il quale sia previsto l’isolamento cautelare, in quanto rientrante da aree come l’Afghanistan oppure perché, arrivando da uno degli altri teatri operativi, risulti positivo al virus, sia collocato in quarantena fiduciaria da trascorrere presso il proprio domicilio e non certo, ed obbligatoriamente, presso le strutture dell’Amministrazione e, qualora, nonostante tutto, si ravvisasse comunque la necessità di utilizzare gli alloggi militari, il personale dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti in servizio, con la conseguente ed inevitabile applicazione di quanto previsto dalle norme che regolano l’orario di servizio oppure da quelle che prevedono la corresponsione del CFI.

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