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ECCO LA RELAZIONE DEL SIAM IN COMMISSIONE DIFESA

22-07-2019
Pubblichiamo la relazione del SIAM letta e consegnata  in Commissione Difesa lo scorso 16 luglio nell'ambito delle audizioni in seno alla discussione sui disegni di legge sul sindacato militare.  

Relazione per Commissione Difesa della Camera dei Deputati

On. Presidente, On.li membri della Commissione Difesa.

Grazie per questa opportunità che avete voluto offrici. Come Sindacato Aeronautica Militare – SIAM, abbiamo pensato che non fosse necessario un ulteriore intervento in “punta di diritto” sul tema oggi in esame. Gli interventi di tutti coloro che ci hanno preceduto hanno già abbondantemente analizzato con dovizia la questione. Siamo convinti che le risposte ai problemi che dovete affrontare siano più di carattere politico che giuridico. Per questo abbiamo preferito calare nella vita quotidiana del personale militare il testo da voi fin qui redatto ed emendato, immaginandone le concrete implicazioni e di conseguenza identificandone le criticità affinché poteste individuarne gli opportuni correttivi. In questa operazione ci è stata molto d’aiuto l’esperienza maturata in questi ultimi dodici mesi. Dove abbiamo testato con mano le difficoltà burocratiche per ricevere un semplice assenso al nostro statuto, Rilasciato dal Ministero ben oltre i sei mesi previsti. Le difficoltà di spiegare ed informare i colleghi nei reparti in merito alle implicazioni della sentenza della Corte Costituzionale, perché qualunque tipo di attività sindacale è attualmente vietata durante il servizio e l’Amministrazione non ha previsto degli spazi di dibattito e confronto. Differentemente a quanto, invece venne consentito alla Polizia alla fine degli anni settanta, quando iniziò il dibattito per la smilitarizzazione e sindacalizzazione. Anzi ci risultano già alcune iniziative volte a scoraggiare le adesioni ai sindacati. Non di meno anche le difficoltà economiche connesse agli spostamenti influenzano la capacità operativa dei sindacati. Infatti le spese per essere qui sono a nostro carico, così come quelle per incontrare Il Ministro della Difesa e il Capo di stato Maggiore della Difesa domani. Infine non di poco conto è il fatto che per svolgere tutte queste attività dobbiamo utilizzare i nostri giorni di ferie personali, sottraendoli al nostro recupero psicofisico ed alla nostra famiglia. In questo contesto abbiamo analizzato il testo fin qui da voi prodotto e dall’andamento del dibattito non abbiamo potuto fare a meno di notare che l’elemento che sembra essere predominante sia la ricerca di rapidità e condivisione, come se questi due aspetti fossero già di per sé sufficienti a produrre una buona legge. Noi crediamo di no, perché questa legge deve nascere sulla base del riconoscimento di un diritto fin qui negato. Garantendo un godimento di quello stesso diritto concreto e reale. Le cautele reiteratamente richiamate in quest’aula, volte paventare possibili rischi per la coesione interna e la neutralità, potrebbero essere presupposti anche per altre strutture analoghe del nostro paese, uno su tutte la Polizia. Eppure non mi sembra che i diritti sindacali in quasi quarant’anni abbiano messo in crisi queste loro peculiarità. Non di meno, avendo avuto modo di cooperare in tanti anni di servizio, con altre forze armate europee dotate di tutele sindacali, non potevo fare a meno di notare che esse non si dimostravano meno efficienti ed efficaci delle nostre. Anche quelle Olandesi cui è riconosciuto il diritto di sciopero. Anzi spesso guardavamo ad esse con una certa invidia per organizzazione ed efficienza. Fatichiamo a riscontrare una qualche correlazione filologica tra il testo, attualmente in discussione, e quelli inizialmente presentati come il d.d.l. 875 Corda (per poche ore identificato come testo base, poi improvvisamente scomparso dai radar) e il più prudente d.d.l. 1070 Tripodi. Invece il testo 1702 Pagani, presentato dopo il primo giro di audizioni, che sembra avere inspiegabilmente e totalmente trascurato le indicazioni di giuristi e giuslavoristi intervenuti, concentrandosi sulle indicazioni pervenute da i vari Capi di Stato Maggiore e dal rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, che ricordo essere stata parte soccombente nella nota sentenza 120 del 2018 della Corte Costituzionale, appare quello più vicino al testo trasmesso alla Camera ed oggi nuovamente in Commissione. Questo testo per noi è regressivo anche in riferimento all’attuale vuoto normativo perché, paradossalmente, introduce più vincoli di quanti già non ce ne siano ora. Per questo non crediamo che possa essere risolutivo la semplice introduzione della giurisdizione del giudice del lavoro per trasformarlo in un buon testo. Ricordo a me stesso che il termine Sindacato deriva dalla parola Sindacare. Ossia sottoporre a controllo e revisione, giudicare, criticare, esprimere giudizi. Ed è proprio questo lo scopo profondo dei sindacati. Non tanto nel mero intento di assicurare tutele ai propri iscritti, ma di essere la voce critica, anche aspra, ma che consenta all’interlocutore di migliorarsi a beneficio stesso dei suoi dipendenti. Che potranno essere più produttivi in un ambiente lavorativo più garante dei loro diritti. Per questo l’obbiettivo di fondo di questa legge dovrebbe essere quello di vincolare le parti al confronto al fine di dirimere le vertenze, creando meccanismi arbitrali che, in caso di stallo delle trattative permettano di superare le divergenze. Non siamo mai stati i sostenitori della tesi che per ottenere una buona legge occorresse fare il copia incolla degli articoli della 121/1981 che disciplina tra l’altro i sindacati di Polizia, perché abbiamo rispettato la volontà politica del parlamento di partire da testi originali come quelli predetti. Preferendo suggerire un intervento emendativo del testo, anche profondo. Nella consapevolezza che i giusti contenuti possano trovare spazio sempre e comunque quando si tratta di diritti inalienabili come quelli costituzionali. Crediamo però che più che dettare una parola al posto di un’altra si debba comprendere perché quel determinato articolo non vada nella direzione da noi auspicata di garantire la funzionalità dei futuri sindacati. Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale, a riguardo della quale siamo conviti che debba intendersi che fatto salvo l’elemento centrale della sentenza, ossia l’abrogazione del divieto di costituire associazioni sindacali, il resto rientri ampiamente nelle discrezionalità del parlamento, in quanto le delimitazioni indicate dalla Corte, sono meramente riconducibili a disciplinare l’attuale periodo transitorio. Quella che segue è una disamina dei vari articoli del testo attualmente in discussione. Art. 1
  1. Uso del termine Associazione Sindacale
L’uso di terminologie particolarmente circonvolute per descrivere le associazioni sindacali, dà l’impressione che ci sia qualcosa di riprovevole nel termine stesso di sindacato. Con il risultato che il personale pensi che aderirvi possa essere un atto disciplinarmente perseguibile.
  1. Esclusione del personale in riserva e congedo
Sebbene tale personale abbia la possibilità di iscriversi ad altri sindacati, presenta problematiche specifiche che potrebbero trovare miglior supporto con i sindacati militari.
  1. Divieto adesione Allievi
La condizione di allievo è una fase professionale che espone a peculiari situazioni specifiche che necessitano di particolare attenzione non già alla totale assenza di tutele come quelle sindacali. Senza contare che, il fatto di non essere iscritti, potrebbe non essere condizione sufficiente ad impedire ad una associazione sindacale di patrocinare anche gli allievi. Art. 3
  1. Rilascio dell’assenso da parte del Ministro
Il Ministro non può essere considerato soggetto terzo rispetto ad un sindacato. Nulla può escludere un suo pregiudizio nel concedere o revocare l’assenso ad un sindacato particolarmente inviso, per motivi pretestuosi. Per questo è indispensabile introdurre un soggetto indipendente ovvero introdurre opportune tutele amministrative e giurisdizionali contro l’abuso di potere di rifiutare la registrazione (vedasi pronuncia C.E.D.S.) Art. 4
  1. Divieto di sciopero
Questo aspetto è uno dei più utilizzati, abusati e strumentalizzati dai detrattori dei diritti sindacali, ma in realtà quando si arriva allo sciopero vuol dire che si è già sulla strada del fallimento, in quanto tutte le altre vie non hanno avuto successo. Per questo, così come confermato dalla sentenza della CEDS riteniamo che occorra che tale divieto sia contemperato da meccanismi di arbitrato. Che altro non è che quello che accade in situazione omogenee alla nostra, ossia con la Polizia, dove il Ministero dell’Interno e le principali Sigle sindacali hanno sottoscritto l’Accordo Nazionale Quadro quale strumento per dirimere conflitti e controversie. A dimostrazione che se si vogliono risolvere i problemi occorre creare dei meccanismi inderogabili che obblighino le parti a confrontarsi. Cosa che questo testo attualmente non consentirebbe, relegando i futuri sindacati a degli alter ego dei COCER, limitati a fare semplici proposte e suggerimenti ad un’amministrazione che poi sarebbe libera di recepirle o meno.
  • Limite rappresentatività di una sola categoria del 75% (uso del termine categorie) Obbligo di rappresentare il 3% di ogni categoria.
  Il limite del 75% impedisce il libero esercizio di opzione del personale che potrebbe vedersi impedita l’adesione ad una sigla sindacale per il semplice fatto che essa ha raggiunto tale limite. Così come quello del 3% espone una sigla a potenziali azioni ricattatorie da parte di persone appartenenti ad una specifica categoria che per perseguire interessi personali potrebbero decidere di revocare le deleghe minacciando di far scendere l’associazione sotto tale soglia. (Vedasi art. 13) Infine dal punto di vista della rappresentatività delle varie sigle va detto che nel restante pubblico impiego, l’utilizzo sia del dato elettorale che di quello associativo (RSU) è un giusto compromesso, cosa non possibile in quanto la cassazione di ogni riferimenti ad analoghi organismi (R.U.B. nel ddl 875) obbliga ad utilizzare come dato solo il numero degli iscritti, con il rischio che il fattore novità possa incidere negativamente sulle percentuali.
  1. Divieto di cooperazione con altri sindacati non militari.
Se il fine è quello di offrire il miglior supporto al personale rappresentato, la collaborazione con confederazioni esterne non potrà che essere d’aiuto. A meno che l’obbiettivo non sia di creare strutture sindacali deboli e precarie, in balia della controparte amministrativa. Non a caso la C.E.D.S. stabilisce che il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali priva i militari di un concreto mezzo di negoziazione delle condizioni di lavoro. Art. 5
  1. Sono indicate in maniera troppo estensiva e generica le materie non di competenza. Che sono le stesse della RM. Meglio sarebbe scrivere che, “Fermo restando quanto previsto dall’articolo n. (leggere aggiuntivo riportato alla fine di questa relazione), è esclusa dalla competenze dei sindacati dei militari la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico- operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale. Tale formulazione serve a risolvere i conflitti tra le materie escluse e quelle incluse alla competenza sindacale. Senza tale clausola il comma in questione andrebbe espunto perché troppo generico. Non a caso il termine sindacato deriva dalla parola sindacare: controllare, giudicare, criticare. Se eliminiamo tutto ciò che può essere oggetto di controllo, non ha senso avere un sindacato. Possiamo tenere pure la R.M.. Infine va detto che mancano le materie di competenza, salvo quelle richiamate dalla 195, così come riportate nel l'articolo a fine relazione.
Art.6
  1. Vengono previsti in maniera pleonastica organismi territoriali con competenze estremamente limitate pari a quelle degli attuali COBAR.
Le strutture territoriali sono l’elemento chiave per verificare la corretta applicazione degli accordi contrattuali, per supportare gli iscritti nelle loro esigenze, per dialogare con le autorità locali al fine di migliorare l’ambiente lavorativo. Relegarli allo sterile ruolo di neo-cobar è a tutti gli effetti il primo atto di attività anti sindacale.
  1. Manca ogni accenno a una concertazione di secondo livello. Riteniamo che la contrattazione sia libera e flessibile e può individuare diversi livelli di contrattazione dando peraltro ad essi significato diverso. Per questo non è opportuno fissare criteri per legge, bensì semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di contrattazione di comparto nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze Armate e Forze di Polizia ed un secondo livello di singolo Ministero con il quale regolare gli aspetti più caratteristici delle diverse Forze Armate e di Polizia ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività. Infine assicurare una omogenea, effettiva e puntuale applicazione dei contratti di lavoro attraverso le strutture locali dei Sindacati e delle R.U.B.
  Art. 7
  1. Finanziamento limitato alle quote associative
Imporre questa limitazione implica esporre le associazioni alle oscillazioni economiche dei tesseramenti, limitandone le capacità operative di pianificazione e programmazione. A maggior ragione se si ipotizza di attribuire la giurisdizione alla Giustizia amministrativa, deve essere tenuto in conto l’impatto del costo medio di un ricorso al TAR, di 3500 – 4000 euro. Esponendo i sindacati a dover scegliere tra tutela e bancarotta. Per questo dovrebbero essere consentite forme di autofinanziamento derivanti dalla pubblicazione di testi, materiale informativo e anche derivanti da attività formativa.
  1. I sindacati sono obbligati a depositare i bilanci presso il Ministero, Ma le amministrazioni non sono obbligate a trasmettere le circolari di interesse ai Sindacati. (vedasi art. 12)
In questi due aspetti si evidenzia in qualche modo una qualche volontà di mettere in sudditanza le associazioni rispetto all'amministrazione. Riteniamo ragionevole debba avvenire esattamente il contrario. L'amministrazione dovrebbe mettere in indirizzo i sindacati per tutte le comunicazioni di competenza. Mentre le associazioni dovrebbero rendere pubblici i propri bilanci sul proprio sito, per consentire a chiunque di verificarne la correttezza, ivi comprese le Amministrazioni. Art. 8
  1. Divieto di ricoprire incarichi sindacali a chi ha meno di 5 anni di servizio.
Impedire l'assolvimento di funzioni sindacali a neo assunti riteniamo sia una azione analoga al divieto di iscrizione per gli allievi. Ossia una limitazione dell'esercizio di un diritto laddove potrebbe esserci maggior debolezza e vulnerabilità. Soprattutto alla luce del fatto che in quella fascia di anzianità stiamo parlando per lo più del personale precario. Non riteniamo corretto replicare nelle Forze Armate situazioni di prevaricazione analoghe a quelle dei precari del settore privato.
  1. Stabilita durata delle cariche e limiti di rieleggibilità e limite di distacchi.
Entrate nel merito delle regole interne di un’associazione, appare eccessivo. Tanto più se combinato con limiti di rieleggibilità, che sembrano appositamente introdotti per impedire la formazione di una classe dirigente sindacale formata e preparata, in grado di confrontarsi alla pari con gli interlocutori istituzionali. E’ come pensare di far gareggiare dei dilettanti contro dei professionisti. Art. 9
  1. Precisazione delle attività che possono svolgere i sindacati appare quantomeno pleonastico.
Non si può fare a meno di notare che si tratta di una replica di quanto accade già oggi con il COCER. Se non si danno gli strumenti opportuni per lavorare, paradossalmente non avrebbe senso abolire la RM. Pensiamo che come soggetti privati i sindacati debbano avere ampia autonomia circa le modalità con cui comunicano ed interagiscono all’esterno. Delimitarne il perimetro a tre casistiche specifiche potrebbe indurre la convinzione che altre opzioni possano essere contrarie alla legge.
  1. Limitazioni sindacali in ambiente operativo.
L'ambiente operativo è uno dei settori in cui il personale è più esposto e bisognoso di tutele. Basti pensare alle vicende legate ai malati per cause riconducibili all'esposizione dell'uranio impoverito oppure per il radon o per l'amianto. Creare delle zone franche sarebbe un pessimo segnale politico per chi si aspetta progressi su questi temi. Art.10
  1. Per le riunioni in servizio la legge dovrebbe fissare i limiti minimi, ma in sede di contrattazione tale limite dovrebbe poter essere incrementato.
Non appare chiara la formulazione del riferimento ai permessi. Crediamo che non sia ragionevole immaginare che il personale debba mettersi in permesso per una riunione sindacale. Tantomeno crediamo che se si chieda di organizzare una riunione, a fronte del diniego del comandante, sia assurdo immaginare che per sbloccare la situazione si debba ricorrere al TAR, con annessi costi e tempistiche spropositate. Art. 11
  1. Negoziazione e non contrattazione.
Sarebbe opportuno dirimere gli equivoci e cominciare a parlare di contrattazione in riferimento ai sindacati, senza ricorrere a terminologie giuridicamente più neutre e sfumate. Come già detto inoltre le materie di competenza devono essere più ampie, sulla scorta di quanto previsto dai sindacati di polizia. Nei confronti dei quali si potrebbe avere una ingiustificata disparità in sede di Contrattazione.
  1. Soppressione dei R.U.B.
Crediamo che se le RSU sono un istituto consolidato del sistema sindacale italiano, che ormai nessuno mette in dubbio, per questo non è chiaro il perché sia stato espunto dal testo base uno strumento analogo che consentirebbe di coordinare e disciplinare le vertenze locali in maniera più proficua per entrambe le parti. Art. 14
  1. Il Contegno ed il senso di responsabilità devono essere prerogativa di ogni buon militare, così come già prevedono le norme. Ribadirlo in questo contesto appare nella migliore delle ipotesi ridondante. Introdurre per legge limitazioni comportamentali la cui accertabilità è confinata in un ambito totalmente discrezionale ed aleatorio, esporrebbe i futuri sindacalisti al rischio di essere facile preda di un ipotetico sistema che potrebbe aver interesse ad eliminare un interlocutore scomodo.
  2. Trasferimenti per incompatibilità ambientale. Analogamente a quanto detto nel punto precedente, anche qui il rischio che si corre è semplificare la strada a chi potrebbe avere interesse ad eliminare un interlocutore scomodo.
  3. Visite ai reparti previa concordanza del comandante. Il dubbio che ci poniamo è, cosa garantirebbe che in un reparto, in cui l'oggetto principale dell'intervento sindacale sia propri l'azione del comandante, che questi non possa pretestuosamente procrastinare tale visita?
Art. 15
  1. Un articolo per disciplinare il fatto che gli atti dei sindacati possono essere resi pubblici secondo quanto stabilito dagli statuti. Il continuo disciplinare cose ovvie, sembra un voler invertire il principio per cui ciò che non è esplicitamente vietato è consentito.
  2. Solo i dirigenti possono avere rapporti con la stampa e solo per materie di contrattazione di settore?
Crediamo che uno dei principali strumenti disposizione di un sindacato sia proprio la possibilità di comunicare. Nel silenzio e nell'omertà in genere di consumano cose poco edificanti soprattutto a livello locale. Anche dal punto di vista dell’amministrazione potrebbe non essere conveniente che tematiche di rilevanza locale vengano sempre portate alla ribalta nazionale. Così come limitare le materie oggetto di comunicazione, costringe i sindacati a intraprendere un'unica via che è quella dell’azione legale, andando ad aggravare il già oneroso contenzioso legale della pubblica Amministrazione. Art. 16
  • Regolamento per decreto e senza parere sindacati? Pensiamo che l’attuazione della presente legge debba avvenire per mezzo della sua naturale sede, la contrattazione. Fermi restando i paletti inseriti nella legge.
  Spesso si è criticato l'eccessivo numero di sindacati di polizia o anche I loro legami con le principali confederazioni nazionali. Eppure, se nonostante ciò sono riusciti a produrre quello che è noto come Accordo Nazionale Quadro, che ha creato i presupposti per disciplinare nel dettaglio la risoluzione delle vertenze, perché si dovrebbe pensare che sindacati militari e amministrazione non siano in grado di stabilire concordemente le regole del gioco?
  1. La RM abrogata solo da un successivo decreto?
Il dubbio forte è che qualcuno cerchi di continuare a tenere in vita un malato terminale, allo scopo di minare l'autorevolezza dei sindacati. Analogamente a quanto accaduto di recente con l'improvvisa rivitalizzazione dei presidenti dei sottufficiali a scapito della stessa Rappresentanza Militare.
  1. La giurisdizione su controversie e attività anti sindacale devolute alla Giustizia Amministrativa appare non tener conto del fatto che questa è enormemente più costosa e lenta rispetto al giudice del lavoro. Devolvere ad essa la giurisdizione delle controversie significa, avere la volontà di inibire l'azione sindacale e di fatto negare quello che la corte costituzionale ha ormai riconosciuto come diritto inalienabile. Creando anche una sorta di censo sulla tutela dei propri diritti, per cui chi più guadagna più diritti ha. Il che va esattamente nella direzione opposta allo spirito della Costituzione. Inoltre anche dal punto di vista dell’amministrazione l'aumento del contenzioso implica un amento di oneri che graveranno sulle case dello stato. Rendendo questa operazione decisamente antieconomica.
  Fin qui abbiamo eccepito su quello che è scritto, ma va anche detto che una parte rilevate di ciò che serve è totalmente assente, creando una norma totalmente monca e priva di spina dorsale. Per questo crediamo sia opportuno introdurre quanto di seguito esplicitato:
  • COMPETENZE (vedi anche materie non di competenza, punto 8.) I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle seguenti materie:   b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;   d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;   f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;   h) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;   l) la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi;   n) i criteri per la mobilità del personale;   p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale; DISTACCHI
  •    q) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.
  •    o) la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
  •    m) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;
  •    i) l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;
  •    g) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;
  •    e) i permessi brevi per esigenze personali;
  •    c) il congedo ordinario e straordinario;
  •    a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • Art. n. aggiuntivo.
  • Immaginare i sindacati senza dare la possibilità ai loro dirigenti di espletare la loro funzione disponendo del giusto tempo a disposizione, significa relegare a hobby un diritto costituzionale. Vogliamo credere che la tutela del personale debba essere garantita nei ritagli di tempo, magari a spese della propria famiglia?
  • La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti è disciplinata dalla contrattazione e comunque il numero dei distacchi e dei permessi sindacali riconosciuti ai sindacati dei militari non può essere inferiore a quello riconosciuto ai sindacati di polizia, in proporzione alla forza effettiva (Si creerebbe una ingiustificata diversità di trattamento.)
https://www.facebook.com/sindacatoaeronauticamilitare/videos/389438125012850/

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