ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ENTRO 3°ANNO VITA DEL MINORE: MALDESTRO BLUFF DELL'AERONAUTICA MILITARE (DIPMA)
04-01-2021
L’assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del figlio minore rappresenta certamente uno dei più importanti benefici per il personale della pubblica amministrazione della più ampia materia dei ricongiungimenti familiari voluta dal legislatore. Proprio per tale ragione l'argomento richiede un’ampia attenzione nella sua applicazione, specie in ambito militare dove sovente si cristallizzano consuetudini non proprio aderenti allo spirito delle norme.
E’ noto a tutti che la recentissima circolare M_D ARM004 REG2020 0048651 dell’11.12.2020 della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (D.I.P.M.A.), richiamando una pronuncia del Giudice Amministrativo nell’ambito di un contenzioso con la succitata Direzione, ha inteso portare all’attenzione di tutto il personale dell’A.M. la “sostanziale novità” rinvenuta nella sentenza che, a suo dire, avrebbe “affermato la legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego all’assegnazione temporanea per il figlio minore di 3 anni”.
Il SIAM, attraverso il suo staff ha voluto approfondire il contenuto della circolare sopra citata anche grazie alle decine di segnalazioni dei propri iscritti ed è emerso un quadro inquietante tra bluff, malafede e maldestro tentativo di disincentivare i colleghi ad intraprendere la via del contenzioso in casi specifici.
Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire perché secondo il SIAM la DIPMA ha messo in atto un vero e proprio bluff tipico dei peggiori giocatori d’azzardo.
Ecco la nostra analisi:
nella circolare in questione la DIPMA evidenzia, “la piena facoltà della Forza Armata di opporre ragioni di servizio ostative che non devono più avere il carattere dell’eccezionalità. Il diniego, invece, è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.”
Conclude, altresì, consigliando “la massima diffusione all’interno dell’A.M., a beneficio di tutto il personale interessato”.
Ma noi, anziché ringraziare la DIPMA per la sua magnanimità nel dispensare paterni consigli, ci poniamo alcuni sacrosanti quesiti che necessiterebbero di risposte chiare da parte dei vertici nel rispetto della dignità del personale militare.
Le domande sorgono spontanee:
- perché la DIPMA non cita gli estremi della sentenza nel testo della circolare tenuto conto che le sentenze sono pubbliche?
- perché la DIPMA non ha raccontato tutta la storia mettendo in evidenza anche i contenuti del nuovo orientamento assunto dal supremo organo di giustizia amministrativa con sentenza n. 961/2020 della IV Sezione e con sentenza n. 7434/2020, pubblicata dalla medesima Sezione la vigilia di Natale?
- non sarebbe stato più opportuno, prima di emanare siffatta circolare, attendere la pronuncia del giudice amministrativo di 2° grado, considerato che il militare-genitore ricorrente può disporre della oramai consolidata favorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato?
- Come mai tutta questa fretta? A che scopo?
Lo staff del SIAM, sempre allerta per la tutela degli iscritti, dopo una lettura attenta delle citate sentenze e, segnatamente, della n. 961/2020 evidenzia come non venga accordata alcuna “PIENA FACOLTA’ della Forza Armata di opporre ragioni di servizio ostative”; anzi, E’ PROPRIO IL CONTRARIO!! ECCO IL BLUFF!
Esemplificando “alcuni casi in cui possa ravvisarsi quella eccezionalità che consenta all’Amministrazione, gravata del relativo onere probatorio di negare legittimamente il beneficio”, il Giudice Amministrativo sembra voler rimarcare proprio l’esigenza della sussistenza del carattere della eccezionalità nell’opporre ragioni di servizio ostative al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 42-bis del D.Lgs 151/2001.
MA ENTRIAMO NEL MERITO:
Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la Sentenza n. 08180/2020, contrariamente a quanto affermato dalla circolare DIPMA, ribadisce in modo chiaro ed inequivocabile il carattere dell’eccezionalità del provvedimento di diniego.
“Le ragioni eccezionali alle quali la pubblica Amministrazione può ancorare il provvedimento di diniego devono essere oggettivamente non comuni e connotate da un evidente rilevanza.
Vi è di più, dopo un breve excursus storico sui vari orientamenti delineati negli ultimi anni, il Consiglio di Stato, evidenzia, che l’orientamento (quello cui faceva riferimento probabilmente la circolare DIPMA) secondo cui, ai fini del diniego del beneficio, basti apporre mere ragioni organizzative, svuoti di significato dal punto di vista letterale e logico giuridico la locuzione “casi o esigenze eccezionali”.
IN CONCLUSIONE:
a fronte di lacune di organico non particolarmente pronunciate, i profili organizzativi e di garanzia del corretto dispiegarsi del servizio sono fronteggiabili dall’amministrazione con gli ordinari strumenti giuridici di cui dispone. Dinanzi a un tale stato di cose i valori presidiati della tutela della genitorialità (e dei minori di tenera età) debbono trovare dunque preminenza!!
Infine segnaliamo una novità importante scaturita da questa sentenza ovvero Il Consiglio di Stato suggerisce alle amministrazioni di porsi delle regole chiare e trasparenti per evitare contenziosi e soprattutto disparità di trattamento.
Le Amministrazione per ridurre, appunto, il contenzioso e orientare i propri uffici ben possono emanare atti generali, se del caso anche di natura regolamentare per individuare quali siano le esigenze organizzative da soddisfare in sede di valutazione delle singole istanze.
Pertanto, ci auspichiamo, da parte della DIPMA, che anzichè inviare circolari con il mero scopo di disincentivare il personale ad intraprendere la via del contenzioso adducendo motivazioni che si basano tuttavia sul FALSO, che emani regole chiare e univoche cui fare riferimento, laddove risulti necessario il diniego alla concessione del beneficio ma soprattutto che l’amministrazione riorganizzi i servizi in modo da limitare i casi di diniego evitando che venga negata al lavoratore- genitore la tutela approntata dall’ordinamento (cosi come ribadito dal Consiglio di Stato).
Quindi è una SVISTA da parte di DIPMA oppure trattasi di un BLUFF venuto male?
Purtroppo, ancora oggi, non sono pochi i casi in cui l’amministrazione risponde negativamente alle istanze, ricorrendo spesso a motivazioni sterili e formule vuote. Occorre pertanto non accettare passivamente le immotivate (o mal motivate) decisioni dell’amministrazione, impugnandole davanti Giudici del lavoro ed amministrativi che, per fortuna, le hanno sin qui pesantemente censurate non poche volte.
Da questo punto di vista, il SIAM sarà sempre a fianco dei colleghi patrocinando e assistendoli in eventuali azioni legali in caso di abusi o non corrette applicazioni della norma che ledano il minore in totale distonia con lo spirito della norma sui ricongiungimenti familiari che, lo ricordiamo, sono a tutela del minore e non un benefit per il genitore.
Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni e per richiedere la nostra assistenza e supporto legale.
