Recupero compensativo: negato al personale che si reca all’estero.
Info: tempo di lettura 2 minuti
Molti tesserati, impiegati in Enti diversi, ci hanno segnalato il frequente diniego della concessione di licenza recupero compensativo quando richiesta per recarsi all'estero.
La direttiva SMA-ORD-011 “Norma generale sull’orario di servizio e sul lavoro in straordinario" esclude espressamente la possibilità di fruire del recupero compensativo (art. 4.b nota 27) per recarsi all’estero.
Tale disposizione, che tratta solo marginalmente il tema licenze, appare in netto contrasto con quanto previsto all'art.10 comma 7 del DPR 394/95 “Recepimento del provvedimento di concertazione […]”, che invece dispone che tale recupero sia assoggettato alla norma della licenza ordinaria ed a questa cumulabile, senza limitazioni di sorta.
La direttiva di F.A. che disciplina specificatamente la concessione di licenza estera prevede per il personale la necessità di richiedere l’autorizzazione per i periodi da trascorrere all’estero superiori a 24 ore, in licenza o comunque fuori servizio. Appare quindi evidente l’allineamento di suddetta direttiva al DPR 394/95 e, al contrario, l' incongruenza tra le due direttive di Forza Armata, ovvero tra la direttiva che tratta la licenza estera e la SMA-ORD-011. Pertanto, quest' ultima, a nostro avviso, andrebbe urgentemente rivista.
Nel ricordare che la direttiva viola di fatto una norma contrattuale, appare oltremodo assurdo che ci si possa recare all’estero quando liberi dal servizio ma non si possa richiedere licenza recupero compensativo per la stessa destinazione.
Il SIAM ha scritto ai Vertici militari per chiedere una urgente revisione della direttiva SMA-ORD-011 e nel transitorio, che venga diramata ad ogni livello una circolare che autorizzi in modo inequivocabile la possibilità per il personale di fruire del recupero compensativo anche per i periodi da trascorrere all’estero.
