PENSIONI: ECCO LA TABELLA CON L’APPLICAZIONE DI MASSIMA DELL’ALIQUOTA DEL 2,44%.
Con la sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti di cui abbiamo dato conto ieri, finalmente è stata risolta una questione di massima con l'esplicazione della corretta applicazione della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare o appartenente a corpi militarizzati, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità e che alla data del 31/12/1995 avessero maturato meno di 15 anni di servizio cumulativi utili ai fini previdenziali. Quota, quindi, che andrà calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995.
Tale pronuncia dovrebbe essere recepita dagli Uffici competenti ma, come spesso capita quando le sentenze del giudice amministrativo o contabile sono a favore del personale, ciò non accade, in quanto ci si trincera dietro al principio generale per cui tali pronunce non hanno validità "erga omnes". Pertanto, in ragione di una eventuale mancata applicazione generalizzata del nuovo orientamento giurisprudenziale da parte del Ministero della P.A. e dell’Inps, sarà necessario adire al giudice contabile per il riconoscimento di analogo diritto.
Il SIAM si augura che di fronte alla inequivocabile chiarezza di questa pronuncia non ci siano ulteriori resistenze e si applichi il coefficiente di calcolo corretto.
A maggior specificazione degli esiti della sentenza abbiamo, inoltre, elaborato una tabella che può aiutare a comprendere, orientativamente, l’entità dell’aumento di cui potranno beneficiare gli interessati.
