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📋 Punti Chiave
Il SIAM scende in campo contro una disposizione del COMSEV, che impone al personale con residuo di licenza dell'anno precedente l'obbligo di coprire la giornata del venerdì con la licenza ordinaria A.P., vietando l'uso dei recuperi compensativi.
Questa misura colpisce duramente il personale, in particolare i tantissimi pendolari costretti a enormi sacrifici fisici ed economici per ricongiungersi con le proprie famiglie nel fine settimana, obbligandoli a consumare preziosi giorni di ferie al posto delle ore di straordinario già lavorate.
Si tratta di una decisione priva di fondamento normativo e in netto contrasto con le direttive della Forza Armata (SMA-ORD-011), che il SIAM ha prontamente impugnato chiedendo un riesame in autotutela.
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Incredibile ma vero. Di recente, presso il COMSEV è stata introdotta una disposizione che impone al personale con eccedenze di licenza ordinaria dell'anno precedente l'obbligo di fruire della licenza nella giornata di venerdì, vietando categoricamente l'utilizzo del recupero compensativo per tale giornata.
Se da un lato il SIAM comprende la necessità dell'Amministrazione di favorire un corretto e tempestivo smaltimento dei residui di licenza ordinaria, dall'altro ritiene inaccettabile e privo di fondamento normativo il divieto assoluto di ricorrere al recupero compensativo nella giornata di venerdì.
Il SIAM è intervenuto sulla questione inviando all’Amministrazione una richiesta di riesame in autotutela per bloccare un'ingiusta e illegittima disposizione, che sta penalizzando gravemente il personale, limitazione che si pone in netto contrasto con le direttive superiori della Forza Armata e, in particolare, con la SMA-ORD-011 (Edizione 2025).
Al punto 6. 2. A della citata direttiva, viene chiaramente stabilita la piena cumulabilità e assimilazione del recupero compensativo alla licenza ordinaria. Inoltre, la nota esplicativa 16 specifica espressamente che è del tutto legittimo fruire di quattro giorni di licenza ordinaria dal lunedì al giovedì seguiti dal recupero compensativo il venerdì, assorbendo così le 4 ore previste per coprire la giornata.
Va infine evidenziato che la raccomandazione di evitare eccessivi frazionamenti della licenza ha un valore puramente raccomandatorio e non può essere applicata come un divieto tassativo; l'azione di comando deve basarsi su una soppesata e pertinente valutazione della natura dell'assenza e non tradursi in una rigida o indifferenziata negazione di un diritto maturato.
Le ore accumulate a titolo di recupero compensativo rappresentano la remunerazione in natura di lavoro straordinario e servizi regolarmente prestati e autorizzati.