Nuovi requisiti pensionistici biennio 2027-2028 – Comparto Difesa/Sicurezza

Riferimento: Circolare Ministero della Difesa – M_D AB05933 REG2026 0224179 del 11/05/2026.

Con la legge di stabilità 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), nello specifico con l’art. 1 comma 185 e 194, sono stati delineati i nuovi requisiti che riguardano anche il personale del Comparto.

La “riattivazione” del meccanismo di adeguamento all’aspettativa di vita dei requisiti pensionistici porterà ad un incremento per l’anno 2027 di un mese e ulteriori due mesi dal 2028 (complessivamente 3 mesi) della pensione anticipata/anzianità contributiva (vedasi tabella 1).

L’effetto dell’adeguamento in base a quanto previsto dal comma 185 dell’art.1 inciderà anche sulla pensione anticipata con il minimo contributivo in abbinamento all’età anagrafica (vedasi tabella 2).

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia dunque per limiti d’età/ordinamentale previsto dallo status specifico di militare, il comma 185 (adeguamento aspettativa di vita) avrà effetti solo per coloro che arrivando al limite di età non abbiano maturato i requisiti minimi in riferimento alla pensione di anzianità (vedasi tabella 3 e 4).

Pertanto rimane anche la possibilità di accedere al collocamento in congedo nella posizione “Ausiliaria” o in opzione/alternativa nella posizione “Riserva” con il c.d. “Moltiplicatore” con il raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo ai sensi dell’art 2229 comma 6 del decreto legislativo nr. 66 / 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) sino a tutto l’anno 2033 senza ulteriormente incremento dei requisiti in quanto soddisfatti già in pieno i requisiti minimi contributivi.

Un focus particolare va posto su quanto previsto dal comma 180 dell’art.1 Legge 199/2025, che introduce un incremento graduale nel triennio 2028-2030, del requisito pensionistico per il solo Comparto Difesa/Sicurezza per una “parziale armonizzazione” ai requisiti dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Il contenuto del predetto comma è stato oggetto di assidui confronti con le parti politiche in quanto in prima stesura prevedeva l’incremento di 3 mesi già a partire dal 2027; a seguito delle dimostranze delle APCSM, l’ex art. 42 del documento provvisorio della legge di stabilità è stato modificato ed è stato introdotto un comma, il 181 dell’art.1, di “neutralizzazione” che consentirà di far valere la specificità del Comparto evitando l’applicazione indistinta dell’incremento pensionistico.

Per saperne di più consulta le tabelle esplicative elaborate dai tecnici del SIAM.

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