Il SIAM informa il personale in merito alle rilevanti modifiche introdotte dalla Variante 3 della Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare. Il documento aggiorna la disciplina di licenze, permessi e riposi, recependo importanti evoluzioni normative e giurisprudenziali.
Ecco i punti principali della riforma:
1. Licenza e Riposo Solidale
Estensione ai figli, coniuge convivente, convivente di fatto e genitori.
- È possibile cedere o ricevere licenze per assistere i genitori conviventi ma anche i genitori NON conviventi, purché affetti da gravi patologie che richiedano terapie salvavita documentate.
- Destinatari della cessione: il personale può cedere parte della licenza ordinaria e dei riposi (Legge 937/1977) ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata per assistere figli, coniugi, conviventi di fatto e genitori.
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2. Congedo di Paternità e Tutela della Genitorialità
- Inclusione del genitore intenzionale: in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale del 2025, la licenza di paternità obbligatoria può essere riconosciuta anche a un militare di sesso femminile che sia "genitore intenzionale" in una coppia di donne.
- Parto prematuro: in caso di parto "fortemente prematuro" (prima dei due mesi antecedenti la data presunta), i periodi di congedo di maternità non goduti vengono aggiunti a quelli post-parto, anche se si supera il limite complessivo di 5 mesi.
- Esonero dai servizi notturni: è previsto l'esonero a domanda dal servizio notturno fino ai 14 anni di età del figlio convivente:
- per le situazioni monoparentali;
- qualora il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori;
- in attesa del riconoscimento della Legge 104/92, per l'assistenza di figli con patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
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3. Congedo Parentale e Trattamento Economico
I periodi di congedo parentale retribuiti al 30% sono stati estesi fino ai 14 anni del figlio.
Specifiche economiche del congedo parentale.
Se il periodo di congedo di maternità/paternità è successivo al 31/12/2024:
- trattamento al 100%: 45 giorni annui di licenza straordinaria per ciascun genitore (comparto difesa), fruibili entro i 12 anni del figlio;
- trattamento all'80%: 45 giorni complessivi (alternativi tra i genitori) da fruire entro il sesto anno di vita del minore;
- trattamento al 30%: riconosciuto per un massimo complessivo di 9 mesi (inclusi i periodi sopra citati) entro i 14 anni di età.
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In merito al limite temporale per la fruizione del trattamento economico al 100%, il SIAM ha inviato un quesito ufficiale a Persomil, per il tramite di SMD, per chiarire se tale limite debba intendersi esteso fino al compimento dei 14 anni del minore, in linea con le recenti evoluzioni normative.
4. Licenza per Malattia del Figlio
- Estensione dell'età: il diritto di astenersi dal servizio per malattia del figlio è esteso fino ai 14 anni.
- Durata: intero periodo della malattia fino ai 3 anni del bambino. Massimo 10 giorni lavorativi all'anno dai 4 ai 14 anni.
- Effetti sulla carriera: gli eccedenti 5 giorni fruiti tra i 3 e gli 8 anni e i 10 giorni fruiti tra gli 8 e i 14 anni NON sono utili per la maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima.
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5. Tutela della condizione di disabilità
Per assistere i figli con necessità di sostegno elevato o molto elevato, i genitori possono fruire:
- del prolungamento del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio per un massimo di 3 anni totali (inclusi i periodi di congedoparentale standard);
- con bambino tra i 3 e i 14 anni, il militare può scegliere, in alternativa, tra i 3 giorni di permesso mensile o il prolungamento del congedo;
- oltre i 14 anni è possibile usufruire esclusivamente dei 3 giorni di permesso mensile.
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6. Altre Disposizioni
- Licenza Ordinaria e Sospensione: in caso di annullamento di una sospensione dall'impiego disposto da un giudice (successivo a giugno 2020), il periodo è utile per la maturazione della licenza ordinaria, da fruire entro 18 mesi.
- Permessi per Gravi Motivi: riconosciuti 10 giorni per il decesso o grave pericolo di vita di coniuge/ parte di unione civile/ convivente di fatto, genitori, figli, suoceri, tutore, parte di unione civile e convivente di fatto del tutore, patrigno e matrigna.
- Attività Sindacale: tutta la materia è stata riorganizzata nel nuovo Allegato B3, che funge da compendio unico per distacchi e permessi sindacali.
- Licenza Ordinaria per l'estero: il personale può fruire anche dei recuperi compensativi, purché coincidenti con la copertura dell'intera giornata lavorativa.
- Computo dell'aspettativa per infermità: nel calcolo dei due anni di aspettativa nel quinquennio vanno incluse le assenze per infermità successive al rientro per "completa guarigione clinica". Restano escluse le assenze dovute a ricoveri per patologie dipendenti da causa di servizio.
- Riposo per festività Santo Patrono: è stata integrata la durata della fruizione. Un giorno da fruire entro il 31 dicembre dell'anno in cui ricorre la festività non fruita o alla prima occasione qualora il rientro presso la sede abituale avvenga dopo tale data.
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Il SIAM continuerà a monitorare l'applicazione di queste norme e attende il riscontro di Persomil per fornire ai colleghi la massima chiarezza interpretativa possibile.
Clicca qui per leggere il testo integrale della Guida Tecnica Var. 3.
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