CUNEO FISCALE: RINUNCIARE AI BENEFICI OPPURE NO? FACCIAMO CHIAREZZA.

CUNEO FISCALE: RINUNCIARE AI BENEFICI OPPURE NO? FACCIAMO CHIAREZZA.

Il SIAM interviene per fare chiarezza in merito alle recenti novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (comunemente nota come “Legge di Bilancio 2025”) concernenti l'imposta IRPEF e la rimodulazione del cosiddetto “Cuneo Fiscale”, che sta generando confusione e allarmismi tra i nostri iscritti a seguito della comunicazione di NoiPA.

La citata “Legge di Bilancio 2025” prevede diverse misure a sostegno del reddito, tra cui un “Trattamento integrativo” (ex Bonus Renzi) per redditi imponibili fino a 15.000€, una “Indennità aggiuntiva” proporzionale al reddito crescente fino a 20.000€ e una “Ulteriore detrazione IRPEF” per i redditi compresi tra 20.001 e 40.000€ (si veda l’allegata Tabella 1, riassuntiva del “Cuneo”, elaborata dagli esperti in materia fiscale del SIAM).

NoiPA ha comunicato che, a partire dal mese di giugno p.v., sarà possibile gestire la rinuncia - parziale o totale - ai benefici del “Cuneo Fiscale” tramite una funzione self-service, al fine di evitare eventuali addebiti in sede di conguaglio fiscale qualora le soglie di reddito vengano superate nel corso dell'anno (https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/taglio-del-cuneo-fiscale-on-line-il-servizio-per-la-gestione-dei-benefici-previsti-dalla-legge-di-bilancio).

Il SIAM, comprendendo appieno le perplessità suscitate dalla comunicazione NoiPA, intende fornire (attraverso la Tabella 2, allegata al presente comunicato) un'indicazione di massima del reddito imponibile “base” in relazione al grado e all'anzianità di servizio del personale dell'Aeronautica Militare. In sintesi, la tabella 2 ha lo scopo di agevolare il personale dell’A.M. nel compiere una valutazione individuale dei limiti reddituali, tenendo presente che emolumenti accessori o particolari situazioni d'impiego relativi al 2025 (quali FESI, straordinario, CFI e CFG, indennità di comando, disagiata, maggiorazioni specifiche, ecc.) possono concorrere al superamento delle soglie previste e comportare la rimodulazione o la perdita dei benefici del “Cuneo Fiscale”, con conseguente restituzione delle somme percepite in sede di conguaglio.

Dall'analisi della Tabella 2 emerge chiaramente come la totalità del personale contrattualizzato (da Aviere Capo a Capitano) si collochi già al di sopra della soglia dei 20.000€ annui di imponibile IRPEF risultando, pertanto, beneficiario unicamente del “Cuneo Fiscale” previsto dall’art.1 comma 6 lettera a) e lettera b) “Ulteriore detrazione”.

Il Personale Volontario VFI e VFP1/4 rientra, invece, ampiamente nella fascia reddituale di cui all’art.1 comma 4 (redditi imponibili fino a 20.000€), beneficiando - potenzialmente -della “Indennità aggiuntiva”. Tuttavia, è importante sottolineare che, rapportato a 12 mesi di attività lavorativa, tale personale risulta escluso dal cosiddetto “Bonus ex Renzi” (art. 1, comma 1, DL n. 3/2020) – “Trattamento integrativo” riservato ai percettori di redditi fino a 15.000€.

In conclusione, il SIAM ribadisce che l'eventuale rinuncia ai benefici del “Cuneo Fiscale” 2025 rappresenta una valutazione e, conseguentemente, una scelta strettamente soggettiva. Ogni militare dovrà attentamente considerare gli emolumenti accessori già percepiti o prevedibili nel corso dell'anno, unitamente ad eventuali altri redditi esterni, al fine di stimare il proprio reddito imponibile complessivo ed evitare spiacevoli conguagli a fine anno.

A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un 1°Graduato (+ 17) con un imponibile annuo di base di 31.230,07€ e, pertanto, prossimo al raggiungimento del limite dei 32.000€. In detta casistica, è altamente probabile che tale soglia venga superata nel corso del 2025, considerando l'erogazione degli arretrati contrattuali 2022-2024 che, da soli, superano la differenza pari soltanto a 770€. In questo scenario, il beneficio mensile di 83,33€ potrebbe essere rimodulato al ribasso nei mesi successivi e soggetto a conguaglio.

Il SIAM resta a disposizione dei propri iscritti per fornire ulteriori chiarimenti e supporto nella valutazione della propria situazione individuale per consentire a ciascun collega una ponderata gestione autonoma e flessibile del proprio trattamento fiscale.

SIAM - Ufficio Stampa

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